La sindaca di Campiglia Marittima ha emanato un'ordinanza, la n. 9 del 21 luglio 2022, con oggetto "Applicazione misure di prevenzione rischio incendi boschivi" che prende avvio dal periodo particolarmente a rischio di incendi boschivi che provocano gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, e rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata.
Considerati gli atti comunali che normano la materia, ovvero il regolamento di Polizia Rurale e il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché il Regolamento forestale della Toscana, si ricorda che nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate anche l'accensione di fuochi e di carbonaie, l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville, l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
L’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze.
A seguito di tali premesse la sindaca ordina i seguenti provvedimenti. Ai proprietari delle aree a coltura cerealicola o foraggera, agli affittuari e ai conduttori a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostantie/o confinanti. Per quanto riguarda le aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14) proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanticon insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree arischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco diprotezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschiviregionale in corso di validità.
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi estrutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale eorizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo dellavegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quantoprevisto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano AntincendiBoschivi.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporteràl'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzionipenali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.