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Attualità martedì 26 luglio 2022 ore 14:07

Rischio incendi, campagna da mettere in sicurezza

Foto di repertorio

La sindaca di Campiglia Alberta Ticciati ha firmato l’ordinanza che indica le linee guida da seguire per la messa in sicurezza del territorio



CAMPIGLIA MARITTIMA — La sindaca di Campiglia Marittima ha emanato un'ordinanza, la n. 9 del 21 luglio 2022, con oggetto "Applicazione misure di prevenzione rischio incendi boschivi" che prende avvio dal periodo particolarmente a rischio di incendi boschivi che provocano gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, e rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

Considerati gli atti comunali che normano la materia, ovvero il regolamento di Polizia Rurale e il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché il Regolamento forestale della Toscana, si ricorda che nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate anche l'accensione di fuochi e di carbonaie, l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville, l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

L’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze.

A seguito di tali premesse la sindaca ordina i seguenti provvedimenti. Ai proprietari delle aree a coltura cerealicola o foraggera, agli affittuari e ai conduttori a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostantie/o confinanti. Per quanto riguarda le aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14) proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanticon insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree arischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco diprotezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschiviregionale in corso di validità.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi estrutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale eorizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo dellavegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quantoprevisto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano AntincendiBoschivi.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporteràl'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzionipenali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.


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